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Sentenze storiche
PRESCRIZIONE
La Corte di Cassazione, Sentenza 2262 del 09 aprile 1984, ha statuito che "Il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, come già ha ritenuto questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/03/1963 n. 689) sia con riguardo al mandato (Sent. 06/07/1976 n. 2505) - ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti, come nella specie, non abbiano pattuito diversamente - alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie (Sent. 21/12/1971 n . 3701; 06/12/1974 n. 4043), qui ricorrente. Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti; prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. 30/04/1969 n. 1392 ; e 25/07/1972 n.
2545)".
A tal proposito, vedi anche Cass. Civ. 10127/2005.
ILLECITI VARI
Orientamento costante della Corte di Cassazione: Cass. Civ. 18 settembre 2003, n. 13739; Cassazione Civile, Sez. I, 1 ottobre 2002, n. 14091; Cassazione, Sez. I, 28 marzo 2002 n. 4498; Cassazione, Sez. I, 28 marzo 2002 n. 4490; Cassazione, Sez. I, 1° febbraio 2002 n. 1281; Cassazione, Sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507; Cassazione, Sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096
Cassazione Sez. Unite sentenza n.21095 del 2004 -
Presidente Carbone - Relatore Morelli
Svolgimento del processo Il Credito Italiano Spa ha impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001, con la quale la Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di primo grado, ha accolto la opposizione proposta da F. e C. S. avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza emesso nei confronti dei due predetti intimati, quali fideiussori della X. Spa, per l'importo complessivo di lire 1.097.415.300 (ed accessori), corrispondente al saldo passivo finale del conto corrente sul quale sarebbero state effettuate plurime erogazioni di credito in favore della società garantita. Con le quattro complesse serie di motivi, di cui si compone l'odierno ricorso - la cui ammissibilità e fondatezza è contestata dagli intimati con separati controricorsi - il Credito italiano critica in sostanza la Corte di merito per avere, a suo avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto da cui trae origine il debito garantito dagli attuali resistenti;
b) nell'escluderne, in particolare, la validità in relazione alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo anteriore alle note pronunzie della primavera del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096 del 30 marzo e successive conformi che, in contrasto con la precedente giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un "uso normativo" ai sensi dell'articolo 1283 Cc;
c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie prestate dagli S. per il periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di entrata in vigore della legge 154/92, che ha prescritto la fissazione di un tetto massimo per la validità delle fideiussioni omnibus;
d) nell'escludere, infine, la debenza dell'intero credito, azionato con il decreto opposto, per ritenuta (a torto) carenza di documentazione, imputabile all'istituto, che consentisse di scorporare dall'importo preteso in via monitoria quello riferibile a periodo di operatività della fideiussione e detrarre, dallo stesso, le voci relative alla capitalizzazione periodica degli interessi.
Su istanza della parte ricorrente, il primo Presidente ha assegnato la causa alle S.U., ravvisando, in quella sub b), questione di massima di particolare importanza.
Motivi della decisione
1. La questione di massima, in ragione della cui particolare importanza gli atti della presente causa sono stati rimessi a queste Su, ai sensi dell'articolo 374, cpv, Cpc si risolve nello stabilire se - incontestata la non attualità di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario - sia o non esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive conformi) che lo ha negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente giurisprudenza.
2. È, per altro, preliminare all'esame della riferita questione, quello delle eccezioni pregiudiziali - sollevate, rispettivamente, da F. e dal C. S. - di inammissibilità del ricorso "per difetto di specialità della procura alle liti" e "per intervenuto giudicato formale sulla sentenza parziale resa dalla Corte di Cagliari" nel corso del giudizio a quo.
2.1. La prima eccezione - con cui il difetto di specialità, per "assenza di riferimento al giudizio per cassazione e alla sentenza impugnanda", è (impropriamente), in particolare, riferito, non già alla procura rilasciata al difensore (che tali riferimenti puntualmente, invece, contiene), ma all'atto fonte dei poteri del soggetto che detta procura ha conferito - è infondata. Si deduce, infatti, in sostanza, dal resistente che la procura speciale non sia nella specie riferibile - come ex articolo 365 Cpc viceversa dovrebbe - alla parte od a chi ha il potere di rappresentarla, in quanto sottoscritta "da un dirigente e non dal legale rappresentante del Credito Italiano ricorrente". E tale rilievo non coglie nel segno, dacché il dirigente dell'ente - contrariamente all'avverso assunto - ha conferito il mandato alla odierna impugnazione nella veste appunto di "legale rappresentante" del Credito italiano, così (correttamente) spesa sulla base dello Statuto dell'ente che, all'articolo 29, testualmente prevede che "la rappresentanza anche [e quindi: non solo] processuale della società spetta disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti ... nonché ai dirigenti ... con facoltà di designare mandatari speciali per il compimento di determinate operazioni e di nominare avvocati munendoli degli opportuni poteri".
2.2. Del pari destituita di fondamento è anche l'ulteriore eccezione di "giudicato formale interno", che tale vis preclusiva pretende, con evidente forzatura, di conferire all'ordinanza (del 31 maggio 1999), con la quale la Corte di merito - in via istruttoria e strumentale alla decisione, non certo decisoria - si è limitata invece a nominare un Ctu per l'espletamento di una perizia contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le singole voci (tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi) da cui risultava il complessivo importo per cui la Banca aveva agito in via monitoria.
3. Precede ancora, a questo punto, l'esame del primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia la violazione degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in relazione all'articolo 1421 Cc, in cui si assume essere incorsa la Corte di appello nel rilevare di ufficio la nullità della clausola anatocistica. Atteso che, con tal mezzo, si introduce un tema di indagine logicamente preliminare, e virtualmente assorbente, rispetto a quello sostanziale sulla validità o meno della clausola stessa nel periodo che qui viene in rilievo. Il vizio in procedendo, così prospettato, ad avviso di questo Collegio, però, non sussiste. La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi (tardivamente dedotta dalle parti solo in comparsa conclusionale), effettivamente è stata, infatti, rilevata "di ufficio" nella X. e di gravame. Ma ciò la Corte di Cagliari ha fatto in corretta applicazione del principio per cui la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a base della domanda può essere rilevata, appunto, di ufficio,anche per la prima volta in appello (cfr. Cassazione 2772/98). È pur vero, per altro, che il potere che il citato articolo 1421 conferisce in tal senso al giudice (in ragione della tutela di valori fondamentali dell'ordinamento giuridico) va coordinato con il principio della domanda, di cui agli articoli 99 e 112 Cpc, e che le esigenze a tali principi sottese - rispettivamente di verifica delle condizioni di fondatezza della azione e di immodificabilità della domanda - possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla pretesa di una parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga l'eccezione di nullità, dell'altra, che il giudice ritenga (come nella specie) di integrare con il rilievo di aspetti della patologia del negozio che la parte, interessata alla improduttività dei correlativi effetti, non abbia colto (o non abbia tempestivamente comunque dedotto). Ma un tale contrasto si risolve sulla base della considerazione che, se da un lato, il potere-dovere decisionale del giudice, in relazione alla domanda proposta, si estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del contratto dedotto dall'attore, la deduzione in tal senso del convenuto non può costituire, od essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che già esiste. Sia impostata quella deduzione come eccezione, come domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità, o come motivo di gravame, si tratta pur sempre di mera difesa, attenendo all'inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico, il contratto, dedotto dall'attore a fondamento della domanda, che dunque non condiziona l'esercizio del potere officioso di rilievo della nullità fondata su aspetti distinti di patologia negoziale (Cassazione 5341/84). Nella specie deve farsi riferimento alla domanda iniziale, proposta in via monitoria dal Credito italiano la quale, se pur rivolta nei confronti dei fideiussori, ha comunque ad oggetto il pagamento del saldo del contratto di conto corrente, stipulato dal debitore principale. Per cui, appunto, non vale a paralizzare la rilevabilità, da parte del giudice, dì aspetti di nullità di quel contratto il fatto che gli intimati (aventi veste sostanziale di convenuti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) abbiano focalizzato, in particolare, le loro difese su profili, di invalidità ed inoperatività della fideiussione, da essi prestata. E ciò a prescindere dalla considerazione che, eccependo comunque anche l'inesistenza di valida prova del credito contro di loro azionato, i fideiussori hanno con ciò contestato in radice lo stesso debito principale.
4. Può ora passarsi all'esame della questione di massima di cui retro, sub 1.
4.1. Il parametro di riferimento è costituito dall'articolo 1283 del Cc (Anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi [(a)] solo dalla domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".
4.2. Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate sentenze (2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (6631/81; 5409183; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio - reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze 12507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'articolo 25 del D.Lgs 342/99 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) - (principio) per cui gli "usi contrari", idonei ex articolo 1283 Cc a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo 1283.
4.3. Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che altro ad avvalorare il "revirement" giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico-giuridico essenziale l'enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione che gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'articolo 1283 Cc, sono non i meri usi negoziali di cui all'articolo 1340 Cc ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. Cc, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che "dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".
4.4. Ora di questo sillogismo, che costituisce la struttura portante del nuovo indirizzo, del quale si sollecita il riesame, neppure la banca ricorrente mette in discussione la premessa maggiore, mentre quanto alla sua premessa minore la contestazione che ad essa si muove, attiene, sul piano diacronico, al solo profilo della portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari. Si sostiene, infatti, in contrario che la giurisprudenza del '99 abbia correttamente accertato l'inesistenza attuale, ma erroneamente escluso l'esistenza pregressa della consuetudine in parola. E si auspica per ciò, dunque, che essa vada superata nel senso di constatare che "la convinzione degli utenti del servizio bancario della normatività dell'uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi, originariamente sussistente, è venuta meno dopo lungo tempo" [id est: la consuetudine si è estinta per desuetudine in relazione al venire meno della opinio iuris del comportamento sottostante] "proprio a seguito di quello stesso processo di mutamento di prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio precedente orientamento". Ed a sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente argomenta: a) che l'opinio iuris della prassi di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente sarebbe stata esclusa dalla criticata giurisprudenza assumendo a parametro un quadro normativo, come evolutosi a partire dai primi anni '90, non certo retrodatabile all'epoca in cui, in un contesto radicalmente diverso, quella prassi si era instaurata, con adesione degli utenti dei servizi bancari, che ne avrebbero pienamente presupposto la normatività; b) che, comunque, la stessa precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente ritenuto, ove pur erroneamente, l'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi bancari avrebbe, per ciò stesso, costituito "elemento di fondazione o consolidazione dell'uso stesso". Nessuno dei riferiti, pur suggestivi, argomenti si lascia però condividere.
4.5. L'evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzzione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva. quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 Cc), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.
4.6. Né è in contrario sostenibile che la "fondazione" di un uso normativo, relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia in qualche modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al revirement del 1999. Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a norme di condotta poste da fonti-atto di rango primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra che quella ricognitiva, dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della regola stessa. Discende come logico ed obbligato corollario da questa incontestabile premessa che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre l'esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenza che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero con ciò stesso creata. Ciò vale evidentemente, nel caso di specie, anche con riguardo alla giurisprudenza (costituita, per altro, da solo dieci tralaticie pronunzie nell'arco di un ventennio) su cui fa leva l'istituto ricorrente. La quale - a prescindere dalla sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà indimostrata) ad ingenerare nei clienti una "opinio iuris" del meccanismo di capitalizzazione degli interessi, inserito come clausola insuscettibile di negoziazione nei controlli stipulati con la banca - non avrebbe potuto, comunque, conferire normatività ad una prassi negoziale (che si è dimostrato essere) contra legem.
4.7. Della insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale - nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito - ha dettato, nel comma 3 dell'articolo 25 del già citato D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25. Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del 2000. L'eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02). 4.8. Sul punto della rilevata nullità della clausola anatocistica inserita nel contratto da cui deriva il credito azionato in via monitoria dall'istituto, la sentenza impugnata resiste dunque a censura.
5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze formulate dal Credito ricorrente.
5.1. In particolare la denuncia di violazione degli articoli 1367 Cc e 10 legge 154/92 - con la quale si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso che per le fideiussioni stipulate in data anteriore alla legge 154 cit. il tetto massimo di garanzia, che ne condiziona l'ulteriore validità, possa essere anche "unilateralmente" fissato dalla Banca, come nella specie, l'istituto in concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 - si scontra contro l'accertamento in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto alla riferibilità di quella missiva a fideiussione diversa da quelle azionate nel presente giudizio. Dal che propriamente l'inammissibilità della censura in esame per difetto di interesse.
5.2. A sua volta, anche la statuizione conclusiva della sentenza d'appello - secondo cui non era risultato, nella specie, possibile l'accertamento del credito azionato nei confronti dei fideiussori "per non avere l'istituto assolto pienamente al suo onere probatorio" - si sottrae al sindacato di legittimità, come sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua attinenza all'area delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie, riservate alla discrezionalità di giudizio del giudice del merito. Né l'istituto ricorrente può fondatamente sostenere che la rilevazione di ufficio, solo in fase di appello, della questione di nullità della capitalizzazione degli interessi lo abbia ostacolato nella sua attività difensiva. Poiché la Corte territoriale - al fine di accertare quanto effettivamente dovuto alla banca (con detrazione delle voci indebite) - ha disposto apposita Ctu e, nel corso delle operazioni peritali, l'istituto ha avuto evidentemente modo di documentare (cosa che secondo i giudici a quibus non ha fatto in modo compiuto) le proprie ragioni creditorie.
6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto. 7. La stessa particolare rilevanza della questione centrale, prospettata con l'odierno ricorso, costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
RICALCOLO DEL RAPPORTO BANCARIO, CON PARTENZA DA SALDO ZERO
Se la banca (mandataria), nel rendere il conto ai propri utenti-clienti (mandanti), non fornisce gli estratti conto bancari, il ricalcolo del rapporto bancario va effettuato partendo, non dal saldo negativo (debitore) del primo estratto conto disponibile, ma dal saldo "zero".
La stessa soluzione va adottata se la banca, nel corso di un Giudizio, non ottempera alla richiesta di esibizione della documentazione bancaria , avanzata dal Giudice.
Di seguito vengono riportate alcune Sentenze indicative.
Cassazione civile, sez. III, 16.06.05, n. 12963: “Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma formuli, a sua volta, domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non assolva tale onere (cfr. art. 2697 c.c.)
Corte d’Appello di Lecce, Giudice Dott. Lamorgese, Ordinanza 19.04.04: “… che in mancanza della richiamata documentazione, questi ultimi vanno rielaborati considerando al 30 settembre 1984 un saldo zero”
Tribunale di Pescara, Giudice Dott. Falco, Sentenza 03.06.05 “correttamente il nominato CTU … rilevata l’assenza di qualsivoglia giustificazione del saldo iniziale al 31 dicembre 1999 del primo estratto conto prodotto e relativo al I trimestre del 2000, ha provveduto a riportare detto saldo a zero”.
Tribunale di Lecce, Giudice Dott. Tinelli, Ordinanza 19.04.05 – “determinare l’effettivo dare – avere, che in difetto di documentazione relativa agli anni 1989 – 1991, sia calcolato a far data dal primo estratto esibito: 31 dicembre 1991 con un saldo pari a zero”.
Il Tribunale di Milano, Giudice Dott. Ricciardi, Ordinanza del 04.03.05, nel giudizio civile n. 10797/01 dinanzi ad una violazione dell’ordine di esibizione dei documenti così provvedeva: “ Il Giudice, letta l’istanza che precede, rilevato:
• che, in sede di formulazione del quesito peritale, era già stato impartito alla convenuta l’ordine di esibizione della documentazione attinente al conto corrente bancario n. 90140 del 04 ottobre 1989;
• che la convenuta non ha ottemperato a tele disposizione,
PQM
ribadisce l’ordine alla convenuta di esibizione della predetta documentazione, con deposito in cancelleria entro il termine perentorio del 5 aprile 2005; autorizza il CTU come da quesito ad attingere la predetta documentazione presso terzi, ovvero presso l’attore;
DISPONE
• che ...
• impregiudicata ogni decisione in sede di pronuncia della sentenza nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di esecuzione;
Tribunale di Lecce, Sentenza n. 422/06 del 06.03.06:
Oggetto: apertura di credito bancario
Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2000, Parte Attrice deduceva di intrattenere sin dal 1986 un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente n. 00 con la Banca Convenuta. Avendo rilevato numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca in relazione al predetto rapporto, non concordati e non dovuti, (interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto trimestrali, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale), e risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la vicenda, adiva questo Tribunale perché in accoglimento della domanda 1) accertasse e dichiarasse l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/00 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, alla applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze a qualsiasi titolo pretese; 2) accertasse e dichiarasse l'esatto dare-avere tra le parti; 3) determinasse il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto; 4) condannasse 'la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre ad interessi legali; 5) condannasse la convenuta al risarcimento dei danni subiti da. liquidarsi in via equitativa, 6) con la rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che rendeva la dichiarazione di rito. Deduceva la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio ad "uso piazza", l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale, non esistendo alcun uso normativo che giustificasse tale prassi, nonchè l'illegittimità della provvigione di massimo scoperto e della determinazione della valuta secondo il criterio dei "giorni", perché non espressamente pattuite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'attore depositando fascicolo di parte.
Si costituiva, altresì, la Banca Convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la quale eccepiva la totale infondatezza della domanda attorea della quale chiedeva il rigetto.
Deduceva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione non contenente né la determinazione della cosa oggetto della domanda, né una sufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Sosteneva, poi, che il rapporto era sorto nel 1981; legittima, pertanto, doveva ritenersi la capitalizzazione trimestrale, trattandosi di uso normativo, nonché la provvigione di massimo scoperto e la determinazione delle valute. Eccepiva, comunque, la prescrizione del preteso diritto alla restituzione degli interessi pagati prima di cinque anni o, al più, entro l'ordinario termine decennale.
All'udienza del 10/07/03, sulla scorta della incorporazione della Banca Convenuta nel BANCA CONVENUTA, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, poi, riassunto con ricorso depositato in cancelleria il 18/09/2003, con la conseguente costituzione della BANCA CONVENUTA Banca s.p.a. Espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, alla pubblica del 06/03/06, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e deposito della motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da Parte Attrice, stante la sua fondatezza, può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta. Invero, nell'atto di citazione, in conformità al disposto di cui all'art. 163 c. 2 n. 3) e 4), è chiaramente contenuta la determinazione della cosa oggetto della domanda ed una esaustiva l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, tenuto conto del fatto che la domanda attorea è finalizzata alla declaratoria di nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/00 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, alla applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze a qualsiasi titolo pretese, con la conseguente richiesta di accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti e condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
Nel merito, poi, va rilevata la fondatezza della dedotta nullità della clausola riportata all'art. 7 c. 3 del contratto di conto corrente n. 00 acceso dall'attore presso la banca convenuta. Tale clausola prevede che "gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni pratiche usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura ". Trattasi, invero, di clausola di determinazione dell'interesse mediante rinvio al cosiddetto "uso piazza", in assenza di alcuna pattuizione scritta del tasso di interesse. Va condiviso, a riguardo, il principio secondo cui "Il requisito della forma scritta per la convenzione di interessi superiori alla misura legale è soddisfatto quando le parti, pur non indicando espressamente in cifre tale misura, si richiamino per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, univoci ed obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. È pertanto nulla (nel regime anteriore alla legge sulla trasparenza ed al testo unico bancario) la clausola che si limiti a fare riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; né l'originario vizio di nullità può esser sanato dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso con gli estratti di conto corrente inviati dalla banca al cliente" (Cassazione civile, sez. I, 1 febbraio 2002, n. 1287).
Da tanto la nullità della clausola in oggetto, attesa, peraltro, la irrilevanza, ai fini che interessano, dell'invio degli estratti conto da parte della banca.
Parimenti fondata appare la dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca sulla scorta della citata clausola, riportata all'art. 7 c. 3 del contratto di conto corrente, nella parte in cui prevede che gli interessi "producono a loro volta interessi nella stessa misura". Costituisce oramai principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari" L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I, non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi" (Cfr. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374, Cass. Civ. sez. I 18 settembre 2003 n. 13739). Sulla scorta di tale orientamento, consolidatosi negli anni, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una recente pronuncia, hanno ribadito la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi (Cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095). Va
dichiarata, pertanto, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca sulla
scorta della clausola in questione della quale va rilevata la nullità.
Deve, altresì, ritenersi illegittima la pretesa della banca relativa alla commissione di massimo scoperto ed ai giorni valuta. È stato osservato, infatti, che "La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" (Cfr. Tribunale Milano, 4 luglio 2002). Inoltre, "L'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato "ante" 1. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non é idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia" (cfr. Corte appello Lecce, 22 ottobre 2001).
Con riguardo alla questione dei giorni-valuta, va rilevato, anche in conformità all'orientamento
di questo Tribunale che "nulla é anche la clausola dei c.d. giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti, in quanto gli stessi, nel caso di specie, non risultano computati in relazione al giorno in cui é stata effettuata l'operazione bancaria" (Cfr. Trib.. Lecce 11/03/2005, Giudice dott.. De Pascalis).
Passando, poi, all'esame delle eccezioni sollevate dalla banca convenuta, va rilevata l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Invero, ritiene questo giudicante, anche in conformità all'orientamento di questo Tribunale, che "l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali (nella specie, l'anatocismo trimestrale) é imprescrittibile ex art. 1422 c.c.. Quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato é soggetta alla ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.. Per la decorrenza del termine prescrizionale, il dies a quo va individuato in quello di chiusura definitiva del rapporto atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie é un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, laddove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti"' (Cfr. Trib. Lecce, Giudice dott. Positano, sentenza 17/10/05 n. 1718).
Va rigettata, poi, l'eccezione di soluti retentio, sollevata dalla convenuta tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, gli interessi corrisposti da Parte Attrice non sono stati oggetto di un pagamento spontaneo, e quindi, adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., bensì il frutto di un conteggio eseguito dalla banca di sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione del correntista, difettando, così, la volontà di pagamento, la spontaneità ed il dovere morale o sociale richiesti dalla citata norma. È stato osservato, infatti, che "L'addebito in conto, da parte della banca, di interessi non dovuti dal correntista, senza alcuna autorizzazione, nemmeno verbale, da parte di quest'ultimo, non costituisce spontaneo pagamento ai fini della "soluti retentio" ex art. 2034 c.c." (cfr. Tribunale Napoli, 24 novembre 2000, Corte d'appello di Lecce, 17/12/2004; Tribunale di Lecce, giudice De Bartolomeis 29/11/2005 n. 2065). Inoltre, "Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, ma l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1984, n. 2262).
Nessuna rilevanza, poi, assume ai fini della dedotta ed accertata nullità parziale del contratto di conto corrente l'invio degli estratti conto atteso che "In tema di rapporti bancari, l'impugnativa del cliente che, non limitandosi alla sola contestazione di accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile, contesti, invece, la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto, non é in alcun modo collegato all'impugnazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca" (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 1998, n. 4846). Va rilevato, peraltro, che "Nel contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino, alle quali non é però riconducibile la contestazione avente ad oggetto la mancata annotazione di un'operazione che, ai sensi dell'art.. 1832, comma 2, c.c. deve essere proposta nel termine di sei mesi dall'approvazione del conto. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per il pagamento di una fattura emessa a carico del titolare del conto corrente, benché l'operazione non risultasse annotata nell'estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi)" (Cfr.Cassazione civile, sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18626).
Con riguardo alla domanda di accertamento della posizione di dare-avere esistente tra le parti, va rilevato che il c.t.u., nominato nel corso del giudizio, sulla scorta dei quesiti formulatigli con ordinanza del 5/04/2004, resa fuori dall'udienza, richiamata dall'ordinanza resa all'udienza del 29/06/04, (accerti l'ammontare del credito vantato dalla banca, tenuto conto della nullità della clausola c.d "uso piazza e di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, calcolando gli interessi con capitalizzazione annuale, al tasso legale sino alla data di entrata in vigore della legge 154 del 1992 e, successivamente, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5 legge cit. e 117 lett. A) del D. Lgs 385/1993. il c.t.u. verificherà la legittimità della applicazione dei giorni-valuta - conteggiando eventuali differenze - e calcolerà la commissione di massimo scoperto solo se - e nei limiti in cui - risulti espressamente pattuita per iscritto), ha redatto due ipotesi di calcolo, partendo, nella prima, dal saldo iniziale risultante dagli estratti conto prodotti dalla banca e, nella seconda, da un saldo iniziale pari a zero.
Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, debba ritenersi legittima e condivisibile la seconda ipotesi di calcolo.
Invero, come si evince dal verbale di operazioni peritali del 10/11/2004, la banca convenuta, sebbene espressamente all'uopo invitata, come si legge nel precedente verbale del 4/10/2004, non ha provveduto a depositare la documentazione relativa al rapporto intercorso con Parte Attrice sin dal suo inizio. Sulla scorta di tale mancata produzione, ed in conformità all'orientamento della Corte d'Appello di Lecce, (Cfr. ordinanza del 26/03/2004 resa nella causa civile n. 46/1999, allegata alla c.t.u.), il calcolo del rapporto dare-avere deve essere necessariamente effettuato partendo da un saldo pari a zero.
Ciò posto, va rilevato che dai calcoli effettuati dal c.t.u., i quali appaiono del tutto condivisibili in quanto immuni da apparenti vizi logici o tecnici, alla data di chiusura del conto - 02/09/2002 - lo stesso presentava una posizione creditoria in favore di Parte Attrice pari ad Euro 1.000. In accoglimento della relativa domanda, va, pertanto, dichiarato che, alla data del 2/9/2002, Parte Attrice era creditore nei confronti della BANCA CONVENUTA della somma di Euro 1.000.
Non può trovare accoglimento al richiesta avanzata dall'attore di ricalcalo dell'intero rapporto sulla scorta della eliminazione della capitalizzazione annuale. Invero, il calcolo eseguito dal c.t.u. - seconda ipotesi - é conforme al quesito postogli dal giudice, con ordinanza del 5/4/04, resa fuori dall'udienza, poi confermata all'udienza del 29/06/2004 secondo cui, tra l'altro, in luogo della capitalizzazione trimestrale illegittimità calcolata dalla banca, doveva essere applicata quella annuale. In tale udienza, come pure in quella di precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'attore, nulla ha dedotto in ordine a tale quesito, già prospettato dal giudicante, limitandosi a sollevare la questione della illegittimità della capitalizzazione annuale solo con la comparsa conclusionale. Da tanto può agevolmente evincersi che la domanda formulata con l'atto introduttivo, pur attenendo alla nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale, non conteneva anche la previsione della assenza di ogni qualsivoglia capitalizzazione, anche annuale, sicché la relativa questione, proposta solo con le note conclusive deve ritenersi tardiva, essendone, pertanto, precluso l'esame. Non può trovare, infine, accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'attore atteso che non é stata fornita alcuna prova in ordine alla loro esistenza.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/00 in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta; va inoltre accertato che Parte Attrice è creditore nei confronti della banca convenuta della somma di euro 1.000, computata alla data del 2 settembre 2002. Per l'effetto, la convenuta deve essere condannata alla restituzione di tale somma in favore dell'attore, oltre interessi legali a decorrere dal 2 novembre 2002 e fino all'effettivo soddisfo.
La presente sentenza è ope legis provvisoriamente esecutiva.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione e d eccezione disattesa, così dispone:
1) in accoglimento alla domanda attorea, dichiara la nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 01/00 accceso da Parte Attrice presso l'allora banca Convenuta, oggi BANCA CONVENUTA Spa, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta;
2) dichiara che Parte Attrice è credito nei confronti della banca convenuta della somma di euro 1000 computata alla data del 2 settembre 2002;
3) per l'effetto condanna la banca convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione di tale somma in favore dell'attore oltre interessi legali a decorrere dal 2 settembre 2002 e sino all'effettivo soddisfo.
ALCUNI PARAMETRI PER IL RICALCOLO DEL RAPPORTO BANCARIO
Se è stato accertato che, nel corso del rapporto, la banca ha applicato condizioni che hanno reso TROPPO ONEROSO il rapporto bancario ed il costo del denaro, eccedendo in maniera eccessiva e spropositata i normali limiti di onerosità tipici delle varie epoche, il ricalcolo del rapporto bancario va effettuato (per i periodi in cui si è verificata tale eccedenza) senza calcolare alcun interesse passivo sui saldi passivi per il correntista.
Questa verifica può avvenire anche tramite il calcolo del T.A.E.G.
Volendo prendere in considerazione la sola Legge 108/96, quanto sopra, logicamente, può applicarsi solo dall'anno 1997 in poi, e solo per i periodi in cui si è verificata tale eccedenza.
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Antergando i movimenti passivi e postergando i movimenti attivi per il correntista, come di solito avviene nella prassi bancaria, si riduce la misura dei saldi attivi o si eleva quella dei saldi passivi per il correntista.
La riduzione dei saldi attivi comporta un minore accredito di interessi attivi.
L’aumento dei saldi passivi comporta un maggiore addebito di interessi passivi, ma comporta anche l’applicazione della commissione di massimo scoperto e, spesso, anche l’applicazione dell’ulteriore tasso cd. “extrafido” (il tutto, poi, di solito ri-capitalizzato trimestralmente).
Spesso, dunque, nel ricalcolare il rapporto bancario occorre rettificare le “VALUTE fittizie” sostituendole con le “valute effettive” .
Infatti, le valute sono determinanti degli interessi applicati, in quanto ne determinano il coefficiente tempo da applicare al capitale: per cui l’antergazione e la postergazione delle operazioni bancarie (incremento del tempo sui saldi passivi e diminuizione sui saldi attivi) influisce sul calcolo degli interessi bancari e rappresenta un costo per il correntista.
Tali “giorni di valuta”, dunque, vanno obbligatoriamente pattuiti per iscritto tra correntista e banca.
In mancanza di patto scritto, nel ricalcolare il rapporto bancario occorre epurare il conto anche dagli oneri derivanti dall’ arbitraria applicazione da parte della banca delle “valute fittizie” non pattuite tra le parti.
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Se nel corso di un ricalcolo occorre applicare i TASSI di interesse cd. "SOSTITUTIVI" ex art 5 Legge154/92, questi vanno applicati nella misura dei B.O.T. ordinari “emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.
Il tasso B.O.T. maggiore tra quelli emessi nei 12 mesi precedenti alla data di firma del contratto, o, in mancanza, alla data di inizio del rapporto bancario, va applicato ai saldi passivi per la banca (che corrispondono ai saldi attivi per il correntista, cioè ai saldi creditori per il correntista).
Il tasso minore, invece, va applicato ai saldi attivi per la banca (che corrispondono ai saldi passivi per il correntista, cioè ai saldi debitori per il correntista).
I due tassi (attivo e passivo), come sopra individuati, vanno applicati per l'intero periodo, cioè dall'origine del rapporto fino alla sua conclusione.
Il tasso da applicare ai saldi attivi per la banca, e quindi ai saldi debitori per il correntista, logicamente va applicato nel rispetto della Legge 108/96, e quindi tale tasso va eventualmente ridotto e adeguato ai tassi cd. "soglia".
In altre parole: se il tasso applicato nella misura dei B.O.T. sui saldi debitori per il correntista supera quelli individuati dall'anno 1997 in poi ai fini della Legge 108/96, nel ricalcolare il rapporto esso va ridotto ai limiti dei tassi soglia.
In relazione a quanto sopra si precisa che gran parte della normativa bancaria fu indirizzata al sistema degli operatori finanziari e bancari, e tutti i singoli articoli in essa contenuti sono rivolti a tali soggetti.
E’ pacifico che i termini "operazioni attive e passive "indicate nell’art.117 del T.U.B. si riferiscono a posizioni “per la banca”, e quindi corrispondono alle posizioni esattamente opposte per il correntista.
Per una sua corretta comprensione, infatti, l’art.117 va letto nel proprio contesto giuridico:
- Direttiva CE 05/04/93 n.13 a tutela del consumatore, contro le clausole abusive dei contratti;
- Legge 142/92 contenente sanzioni contro le clausole abusive, a tutela dei consumatori nel credito al consumo (da cui si evincono anche gli intenti del Legislatore nel recepire la Direttiva CEE a tutela del consumatore);
- Legge 154/92 contenente sanzioni contro le clausole abusive, a tutela dei consumatori nel credito bancario (NB.: la Legge 154/92 non è, dunque, una Legge a beneficio delle banche, ma a beneficio del consumatore. Tale Legge è diretta e rivolta alle banche, come può facilmente evincersi anche dalla lettura degli articoli della stessa).
Documentazione occorrente per contenzioso bancario
Per instaurare un contenzioso con la propria Banca, è opportuno essere in possesso della seguente documentazione:
- del contratto di apertura di c/c di corrispondenza;
- del contratto d'apertura di credito;
- delle eventuali pattuizioni sulla applicazione e sulla misura del tasso ultralegale, commissioni, commissioni di massimo scoperto, e giorni valuta;
- di eventuali contratti e pattuizioni successive a quelle originarie, regolarmente sottoscritte; estratto conto (movimenti o scalari) relativi all’intero periodo del rapporto (per i patti successivi, verificare bene se c’è espressa novazione di quelli precedenti, e se sono validi e regolarmente sottoscritti da entrambi i contraenti).
Se tale documentazione, o parte di essa, manca, allora è opportuno chiedere anticipatamente alla Banca la copia della documentazione di cui non si è in possesso.
Poichè la Banca, in qualità di mandataria, è tenuta a rendere il conto all'Utente bancario mandante, essa è dunque tenuta a fornire la copia della intera documentazione, dall'origine del rapporto alla data di estinzione.
Solitamente, per fornire la copia della documentazione, la Banca ne approfitta per richiedere denaro al proprio Cliente.
Il quadro normativo di riferimento, però, riguarda anche la cd. normativa sulla privacy.
E la richiesta di documentazione bancaria, in pratica, si equipara alla richiesta dei propri dati personali.
Quindi la fornitura della documentazione bancaria all’Utente bancario deve essere gratuita, o con un piccolo rimborso spese.
Sarebbe utile, dunque, indirizzare la raccomandata di richiesta documentazione anche alla BANCA D’ITALIA, e all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e riportare nella missiva i seguenti passaggi:
Oggetto: richiesta copia documenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119/4 D. lgs. 385/93 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 102 D.Lgs. 196/03, nonchè della deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2005) del Garante della Privacy.
... ... ...
Relativamente agli oneri, si diffida la Banca ad mantenersi nei limiti di quelli indicati dalla Deliberazione n.14 del 23.12.04 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'08.03.05) del Garante della Privacy, a cui si invia la presente per conoscenza (ovvero un tetto massimo di Euro 20).
Nell'ipotesi di non ottemperanza, silenzio o riscontro negativo, trascorsi inutilmente i termini previsti dalla Legge, si invita sin da ora il Garante (a cui sarà data idonea comunicazione) a dare attuazione alla Legge ed alle proprie Decisioni, chiedendo sin da ora copia dei provvedimenti adottati.
NOVITA' per i PAGAMENTI e TRASFERIMENTI DI DENARO
Decreto legge 112/08, la manovra d'estate (che modifica il D.L. 231/07 sull'antiriciclaggio)
I pagamenti in contanti o con assegni trasferibili sono ammessi per somme inferiori ad €. 12.500.
E chi gira un assegno libero non deve più inserire il proprio codice fiscale nella girata.
Il d.l. 112/08 ha riportato a €. 12.500 la soglia per il trasferimento dei contanti, per gli assegni bancari, postali e circolari trasferibili e per il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore.
Così ora si possono di nuovo emettere assegni bancari, postali e circolari trasferibili, se di importo unitario inferiore ad €. 12.500.
Mentre gli assegni di importo superiore agli €. 12.500 restano «non trasferibili» e possono essere incassati dal solo e unico beneficiario, direttamente o a mezzo banca.
Anche il saldo dei libretti al portatore torna al limite degli €. 12.500, mentre resta libero il saldo dei certificati di deposito al portatore.
Banche e poste continueranno a consegnare, di regola, assegni «non trasferibili» ai clienti; che, per ottenere i titoli "liberi" dovranno fare una richiesta scritta e pagare il bollo di €. 1,5 per ogni modulo.
I money transfer possono veicolare solo somme fino a €. 2.000 oppure, se chi ordina l'operazione ne prova la congruità rispetto alle sue condizioni economiche, fino a €. 5.000.
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Governo, Ministeri, Agenzie delle Entrate, Dogane e Territorio
Tribunale di Napoli
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