In base al decreto 22 gennaio 2008 n.37 emanato dal ministero dello Sviluppo economico dal 27 marzo 2008 le nuove norme sulla sicurezza degli impianti deve essere applicata ogni qual volta s'intendano effettuare nuove affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria di qualsiasi edificio, qualora s'intenda procedere all'installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di un qualsiasi impianto
L'articolo 8 del decreto ministeriale 37/08 stabilisce che il committente deve rivolgersi a un'impresa abilitata (cioè dotata di certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, presso la quale è iscritta, e che riporta l'abilitazione per gli impianti elencati dall'articolo 1, comma 2), pena una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro.
Al termine dei lavori, l'impresa deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità, secondo il modello approvato dallo stesso D.M.37/08, sottoscritta dal responsabile tecnico (vale a dire da colui che è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4) e dal legale rappresentante dell'impresa. Le due figure possono anche coincidere.
Alla dichiarazione devono essere allegati alcuni documenti.
Se vengono superati i limiti dimensionali fissati dall'articolo 5 del D.M., occorrerà anche il progetto dell'impianto redatto da un professionista iscritto all'Albo.
Se il progetto non è previsto, dovrà essere allegato, in alternativa, uno schema dell'impianto realizzato, sottoscritto dal responsabile tecnico dell'impresa esecutrice.
Nell'ipotesi di allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica, di gas o di acqua, il committente dovrà consegnare, entro 30 giorni, al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità, pena la sospensione della fornitura.
Per tutti quegli impianti realizzati a partire dal 13 marzo 1990 e fino al 26 marzo 2008, e sprovvisti della dichiarazione di conformità, e stata prevista una "sanatoria" (articolo 7, comma 6). Basterà una «dichiarazione di rispondenza» rilasciata da un professionista iscritto all'Albo che vanti almeno cinque anni di attività nel settore impiantistico, se si tratta di opere per le quali è previsto l'obbligo di progettazione, o, negli altri casi, dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata, che riveste questo ruolo da almeno cinque anni.
La manutenzione ordinaria degli impianti (che comporta la necessità di primi interventi, e che non modificano la struttura dell'impianto o la sua destinazione) non deve, secondo l’art.19 del Dm, obbligatoriamente essere affidata dal committente ad una impresa abilitata: egli può provvedere in proprio o mediante un qualsiasi soggetto, anche non abilitato.
L'articolo 8 impone al proprietario dell'impianto di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa in vigore, considerando peraltro le istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa che ha realizzato gli impianti e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Questa previsione presuppone una capacità tecnica del proprietario, tale da garantire la loro corretta gestione.
I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.

