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canone tv

Il canone televisivo nasce nel lontano anno 1938, con il governo di Mussolini, tramite il regio decreto-legge del 21/02/38 n. 246, convertito nella legge 4/06/38 n. 880 Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni: <<Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento…>>.

 

Rappresenta, dunque, un tributo dovuto allo Stato per la detenzione nell’abitazione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, sia delle emittenti private che pubbliche. E’ dovuto, quindi, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo (si deve pagare per il possesso, anche se non utilizzato).

 

Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi riceventi posseduti dal titolare nella propria residenza, o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare. Non esistono canoni per le seconde case, per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto.

 

Le richieste di pagamento del canone spesso si basano sulla presunzione che in ogni abitazione si trovi un apparecchio ricevente: tale presunzione ovviamente risulta errata.

Altre volte, invece, le richieste di pagamento seguono ad un sopralluogo effettuato da un funzionario, il quale o è riuscito a visionare la casa, oppure (se e quando possibile) dall’esterno della casa ha preso nota dell’esistenza di antenne o apparecchi.

In caso di richieste di firme da parte del funzionario, sarebbe preferibile non firmare mai nulla.

A tal proposito si precisa che nessun funzionario ha la facoltà o il potere di entrare coattivamente in casa di un privato cittadino, né di fare perquisizioni (cosa che potrebbero fare solo le Forze dell'ordine su preciso mandato dell'Autorità Giudiziaria).

In altre ipotesi, infine, i possessori di apparecchi riceventi vengono censiti dal negoziante all’atto dell’acquisto dell’apparecchio, o dagli installatori di antenne: tuttavia ci si può sempre opporre invocando la normativa cd. sulla privacy.

 

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Chi detiene un apparecchio (anche se non lo utilizza) è, dunque, tenuto al pagamento del canone annuo.

In caso di omesso pagamento potrebbe giungere la notifica di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate o di una cartella esattoriale, che potrebbe degenerare in pignoramenti, fermi amministrativi, eccetera.

 

 

Chi non detiene un apparecchio non è, invece, tenuto al pagamento del canone annuo.

 

 

Chi non ha mai pagato il canone negli anni precedenti e non possiede alcun apparecchio ricevente, potrebbe non tener conto delle richieste di pagamento pervenute con posta ordinaria.

In caso di raccomandata o di notifica, invece, occorre valutare, caso per caso, con quali modalità e contenuti rispondere al fine di dichiarare che il pagamento del canone non è dovuto in quanto non si detiene alcun apparecchio.

A volte è sufficiente una lettera raccomandata a.r. in cui si dichiara di non detenere tv o altri apparecchi riceventi, e in cui si chiede la cancellazione del proprio nominativo da tutti gli archivi.

 

 

Chi ha già pagato il canone negli anni precedenti e intende disdire l’abbonamento, deve prima pagare l’intero canone dell’anno in corso (eliminando ogni pendenza con il S.A.T.. Sportello Abbonamenti Tv), e poi può:

- comunicare di non essere più in possesso di alcun apparecchio per averli ceduti ad un terzo, comunicando le generalità e l’indirizzo del nuovo possessore;

- comunicare di non essere più in possesso di alcun apparecchio per altre cause (ad es. per furto, o per averlo alienato a causa di incendio o guasto), documentando o fornendone adeguati dettagli;

- comunicare di essere ancora in possesso di un apparecchio inutilizzato, e  chiedendo il suggellamento dell’apparecchio stesso. In tal caso dovrebbe pervenire un addetto dell’Agenzia delle Entrate, della S.A.T., o un Agente della Guardia di Finanza a sigillare l’apparecchio in apposito involucro per renderlo inutilizzabile. Occorrerà, poi, conservare l’apparecchio sigillato (per esibirlo in caso di eventuali verifiche) e conservare tutta la documentazione relativa. Se non si presentasse nessuno a sigillare l’apparecchio, il contribuente può comunque non pagare il canone per gli anni successivi, conservando sempre tutta la documentazione relativa (in modo da poter dimostrare i propri diritti in caso di eventuale accertamento). Tutte le suddette operazioni (suggellamento e successive verifiche) potrebbero anche avvenire fuori dell’abitazione (in portineria, nei pressi delle scale, o nei pressi del portone di ingresso del palazzo, ecc.) in quanto nessun funzionario ha la facoltà o il potere di entrare coattivamente in casa di un privato cittadino, né di fare perquisizioni.

Tassa Rifiuti (rimborso dell'iva eventualmente pagata)

La T.A.R.S.U. Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (da alcuni comuni denominata anche Servizio di Igiene Ambientale) deve essere pagata dai cittadini ogni anno: il presupposto della tassa è l’occupazione o detenzione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso; soggetti passivi della tassa sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative a qualsiasi uso destinate; la misura della tassa è stabilita in base a parametri per mq. differenziati per destinazione d'uso dei locali e delle aree.
Se il cittadino cessa di occupare o condurre i locali o le aree tassabili, può presentare al Comune apposita denuncia ed evitare di pagare per i periodi successivi (fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune).
 
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, in linea con l'orientamento comunitario, la T.A.R.S.U. è una tassa (e non una tariffa) e pertanto non assoggettabile all’imposta I.V.A.
 
Sembra che alcuni Comuni, invece, abbiano erroneamente applicato l’I.V.A. sulle voci di raccolta e smaltimento rifiuti (l’I.V.A. eventualmente applicata dovrebbe essere del 10%).
 
Coloro che, dalla lettura della bolletta (o altra documentazione in loro possesso), hanno verificato di aver pagato l’I.V.A. su detta tassa T.A.R.S.U. possono, dunque, richiedere il rimborso delle somme pagate a titolo di I.V.A. negli ultimi 10 anni.
Per richiedere il rimborso converrebbe presentare una istanza al Comune e, poi, in caso di mancato riscontro, presentare un ricorso alla Commissione Tributaria competente.
Nella istanza e nel ricorso occorre riportare i propri dati anagrafici, compreso il codice fiscale, i dati catastali dell’immobile per il quale è stata pagata la TARSU, ed allegare la copia delle ricevute di pagamento (per gli ultimi 10 anni) e, se si possiede, la denuncia iniziale tarsu.
Si ricorda che per importi inferiori ad €. 2.582 il contribuente potrebbe anche rivolgersi da solo alla Commissione, senza essere necessariamente assistito da un commercialista o avvocato.
STUDIO  PORTOLANO

Governo, Ministeri, Agenzie delle Entrate, Dogane e Territorio

STUDIO  PORTOLANO

Tribunale di Napoli